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Come va compilato il Modulo Blu?
   moduloblu

Siete d’accordo sulla responsabilità?
In questo caso compilate un solo Modulo Blu di constatazione amichevole e firmatelo entrambi: si accorciano i tempi del risarcimento! La risposta della Compagnia del danneggiato dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni, anziché 60, dalla richiesta di risarcimento. Attenzione nella compilazione: fatela nella maniera più chiara, dettagliata e completa possibile.

Non siete d’accordo sulla responsabilità?
Se non siete d’accordo sulla dinamica dell’incidente, compila e firma ugualmente il Modulo Blu, che varrà come denuncia di sinistro.

LA NORMATIVA PREVEDE CHE:

  • L’obbligo di denuncia sia a carico del Conducente o, in alternativa, del proprietario del veicolo coinvolto nel Sinistro
  • La denuncia vada presentata alla propria Compagnia entro tre giorni dal sinistro utilizzando preferibilmente il Modulo Blu
  • Il Modulo Blu debba essere compilato in ogni sua parte e nella maniera più chiara possibile
Ti ricordiamo che, anche se ritieni di avere torto o non intendi chiedere un risarcimento, resta l’obbligo di presentare la denuncia del sinistro alla tua Compagnia e fornire la tua versione, supportandola con tutti gli elementi documentali disponibili (es. verbali Autorità intervenute, dichiarazioni testimoniali). Ciò per consentirle di verificare prontamente dichiarazioni e prove della controparte.

 

IN CASO DI INADEMPIENZA:
Può essere imputato all’Assicurato il pregiudizio derivante dall’omesso avviso di sinistro (art. 143 del Codice delle Assicurazioni) l’Assicurato rischia di perdere il diritto all’indennizzo (art. 1915 c.c.).

Se ti manca il Modulo Blu?
Nessun problema. Si può compilare anche in seguito ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. L’importante, sul luogo del sinistro, è raccogliere almeno le seguenti informazioni:

  • • data dell’incidente
  • • nomi degli assicurati
  • • targhe dei due veicoli coinvolti
  • • denominazione delle Compagnie e numeri di polizza
  • • descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente
  • • generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)
  • • indicazione dell’eventuale intervento di organi di Polizia (verbale).
Incidenti in Italia con veicoli esteri
Se si è vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, si può richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo:
UCI Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO

indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare il sito www.ucimi.it
Incidenti all'estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all'estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, si è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (mandatario), va inviata apposita richiesta al Centro di Informazione istituito presso l'ISVAP, all'indirizzo:

ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
FAX 06. 42.133.730
e-mail: centroinformazioni@isvap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati e gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) nonchè data e luogo di accadimento del sinistro
Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
E' facoltà dell'impresa prevedere o no la possibilità dell'assicurato di rimborsare l'importo da questi liquidato al danneggiato a seguito di sinistro: ciò è sicuramente conveniente per i danni di modesta entità, poichè in caso di rimborso si ha diritto ad ottenere l'attestato di rischio senza alcuna penalizzazione evitando la conseguente maggiorazione di premio.
Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo
In caso di sostituzione del veicolo in corso di contratto per documentata vendita, consegna in conto vendita, rottamazione si può trasferire il relativo contratto su altro veicolo di proprietà e conservare la classe di merito maturata anche se ci si assicura presso un altro assicuratore. Lo stesso avviene in caso di furto, purchè il nuovo contratto r.c.auto venga stipulato entro un anno dalla data del furto.

Anche nel caso di sostituzione contestuale o successiva alla scadenza del rapporto contrattuale si ha diritto a mantenere la classe di merito, purché il veicolo sostituito non abbia circolato dopo la scadenza del contratto. Per i ciclomotori si ha diritto al mantenimento della classe di merito solo nel caso di rottamazione certificata del mezzo.

Nel caso di dismissione del veicolo senza acquisto di un altro, si ha diritto alla restituzione della parte di premio non utilizzato a partire dalla data di cessione del bene, previa restituzione all'assicuratore del certificato e del contrassegno. Se si tratta di ciclomotore, si ha diritto alla restituzione della parte di premio non utilizzato solo nell'ipotesi di rottamazione certificata.
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